Il nome a dominio facebook.it, sino ad oggi, non portava al social network più utilizzato in Italia, poiché era stato acquisito dal sig. John Michael Preston ed era utilizzato quale contenitore di link che reindirizzavano ad altri siti. Facebook UK Ltd. ha dunque fatto ricorso ad una procedura stragiudiziale per ottenere la riassegnazione del nome a dominio facebook.it. Il Sig. Preston è rimasto contumace e il collegio ha comunque riassegnato il domain name a Facebook sulla base di diverse motivazioni: vediamo quali.
Secondo gli arbitri, l'acquisizione e l'utilizzo del nome a dominio facebook.it da parte del sig. Preston avrebbe violato i seguenti punti del regolamento che disciplina l'assegnazione dei nomi a dominio in Italia e, in particolare, quelli relativi a:
- identità e confondibilità del nome;
- inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato;
- registrazione e uso del nome a dominio in malafede.
Ritenuta la violazione di tali principi, il collegio ha disposto la riassegnazione del nome a dominio Facebook.it a Facebook UK Ltd, ritenendo, dunque, di trovarsi dinanzi ad un caso di cybersquatting. Ricordiamo che con l'espressione cybersquatting (detta anche domain grabbing, da to grab=ghermire) si indica il fenomeno di acquisizione della titolarità di nomi a dominio corrispondenti a nomi generici, marchi altrui o nomi di persona al fine di rivenderli o trarne comunque profitto. Ecco un estratto della decisione resa dal CRDD (Centro Risoluzione Dispute Domini), al quale si è rivolto proprio Facebook UK Ltd.
Dunque la registrazione e il mantenimento del nome a dominio oggetto di contestazione rientra in un più ampio disegno accaparratorio, volto a catturare utenti di Internet che digitino nomi di siti corrispondenti a marchi famosi nella convinzione di trovarsi nel sito ufficiale dei legittimi titolari del marchio, inducendoli dunque ad errore. E' evidente quindi che il Resistente ha inteso sfruttare la notorietà raggiunta dalla Facebook UK Ltd per attrarre illegittimamente i relativi utenti verso il proprio sito. Il pubblico sarà quindi facilmente indotto a ritenere che il sito internet www.facebook.it sia il sito ufficiale della società Facebook UK Ltd. Per quanto sopra esposto è indubbio l'elevatissimo rischio di confusione per l'utente di Internet tra il nome a dominio contestato da un lato ed il marchio e l'omonima denominazione sociale dall'altro.
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