Legge 13 dicembre 1989, n. 401


Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento
di competizioni agonistiche. (TOTONERO)

Art. 1. Frode in competizioni sportive.

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione
sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.
2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con  la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Art. 2. Non influenza del procedimento penale.

1. L’esercizio dell’azione penale per il delitto previsto dall’art. 1 e la sentenza che definisce il relativo
giudizio non influiscono in alcun modo sull’omologazione delle gare nè su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi.
2. L’inizio del procedimento per i delitti previsti dall’art. 1 non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare sportivo.
3. Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell’art. 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all’art. 114 dello stesso codice.

Art. 3. Obbligo del rapporto.

1. I presidenti delle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), i presidenti degli organi di disciplina di secondo grado delle stesse federazioni e i corrispondenti organi preposti alla disciplina degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 dell’art. 1, che nell’esercizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia dei reati di cui all’art. 1, sono obbligati a farne rapporto, ai sensi delle vigenti leggi, all’autorità giudiziaria.

Art. 4. Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

1. Chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l’organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a lire un milione.
2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da lire centomila a lire un milione.
3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire centomila a lire un milione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d’azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall’art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n.507, e come da ultimo modificato dall’art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

Art. 5. Pene accessorie.

1. La condanna per i delitti di cui agli articoli 1 e 4 importa il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche o si accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono giuochi d’azzardo autorizzati.
2. Alla condanna per i delitti previsti dall’art. 1 consegue inoltre l’applicazione della pena accessoria di cui al primo comma dell’art. 32-bis del codice penale, limitatamente agli uffici direttivi delle società
sportive.
3. Le pene accessorie di cui ai commi 1 e 2 non possono avere una durata inferiore a sei mesi nè superiore
a tre anni.

Art. 6. Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche.

1. L’autorità di pubblica sicurezza può sempre ordinare il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si rechino con armi improprie, o che siano state condannate o che risultino denunciate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni  sportive, o che nelle stesse circostanze abbiano incitato o inneggiato alla violenza con grida o con scritte.
2. Il contravventore al divieto di cui al comma 1 è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno.

Art. 7. Turbativa di competizioni agonistiche.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una competizione agonistica
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
2. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.

Art. 8. Effetti dell’arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive.

1. Nei casi di arresto in flagranza per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche.

Art. 9. Abrogazione di norme e disposizioni finali.

1. Sono abrogati l’art. 4 della legge 24 marzo 1942, n. 315, l’art. 4 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, l’art. 17 della legge 2 agosto 1982, n. 528, nonchè il terzo comma dell’art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. Per le lotterie, le tombole, le pesche ed i banchi di beneficenza, in luogo di quanto previsto dall’art. 4 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come da ultimo modificato dalla legge 2 agosto 1982, n. 528 .

Fonte: Guide Supereva

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