Dopo la retata del 9 novembre che aveva portato alla chiusura di 152 siti web che permettevano lo streaming illegale di film e partite di calcio, le Fiamme Gialle hanno sequestrato 50 siti che diffondevano giornali illegalmente. Il Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria, nell’ambito di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, ha eseguito il sequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribunale di Roma, di 50 domini web monitorati sulla rete, che rendono disponibile, gratuitamente ed integralmente, un vastissimo quanto aggiornato catalogo digitale di quotidiani e periodici nazionali ed esteri, in evasione dei diritti patrimoniali spettanti agli editori.
La conoscenza aiuta a rendere liberi e dunque è importante approfondire i diversi aspetti tecnologici, scientifici, culturali e sociali.
Visualizzazione post con etichetta Leggi. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Leggi. Mostra tutti i post
Addio ricetta medica cartacea: arriva quella elettronica dal 1° marzo
Addio ricetta rossa cartacea, dal primo marzo sarà a regime la nuova ricetta elettronica “nazionale” (ePrescricption). Sparisce il ricettario, sostituito da un codice fornito dalla Asl ai medici. La vecchia ricetta va in pensione e cede il passo a tablet e computer. L’applicazione a regime della normativa sulla circolarità nazionale della ricetta dematerializzata è prevista per il 1° marzo 2016, quando le farmacie dovrebbero essere nelle condizione di calcolare ticket e regime di esenzione vigente nella Regione di provenienza del cittadino. La legge che manda in soffitta i blocchetti rossi del nostro dottore è in realtà del dicembre 2015 e recepisce un decreto di più di tre anni fa.
Etichette:
Aifa,
Asl,
Codice fiscale,
Computer,
Decreti legge,
Dematerializzazione,
ePrescription,
Farmaci,
Fimmg,
Internet,
Leggi,
Medici,
Ministero della Salute,
Regioni,
Sanità,
Servizio sanitario nazionale,
Tablet
Sequestrati siti web che diffondevano illegalmente copie di quotidiani
Nuovo colpo alla pirateria digitale con sequestro di siti web e denuncia dei responsabili. Lo rende noto la Guardia di Finanza. Il Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria ha portato a termine un’ attività di contrasto di portata nazionale sviluppata mediante l’analisi sul web della diffusione illecita di contenuti editoriali. Nel tempo, lo stesso Nucleo Speciale è già stato delegato a svolgere innumerevoli indagini volte ad individuare i responsabili della pubblicazione di quotidiani e periodici, nazionali ed internazionali, disponibili gratuitamente ed integralmente agli utenti del web attraverso piattaforme illegali che non versavano i compensi spettanti ai titolari.
Maturità: soluzioni tracce in real time, denunciato portale ScuolaZoo
Prometteva le soluzioni delle tracce della Maturità "in diretta", via chat, agli studenti che venivano incitati a inviare la fotografia della traccia stessa. Con lo slogan "Maturando disperato? Ti aiuta scuolazoo con l'account di WeChat", il sito www.scuolazoo.it pubblicizzava un servizio di ausilio nello svolgimento degli esami attraverso l'applicazione di "WeChat" e l'utilizzo del telefono cellulare in sede di esame. In particolare, veniva offerto agli studenti la possibilità di inviare una fotografia della traccia della prova con allegato il nome della scuola e l'indirizzo durante la prima e seconda prova di maturità ed ottenere LIVE su WeChat l'elaborato della prova svolto da un team di professori.
Tale attività non è passata inosservata e grazie all'incisiva attività di monitoraggio della rete internet e dei siti specializzati, predisposta dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Milano ha denunciato per Istigazione a delinquere per aver pubblicamente istigato la commissione del reato di cui all'art. 1 L. nr.475/1925 che punisce "chiunque, con qualsiasi mezzo, offre di procurare od eseguire dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici ovverosia quello di produrre tali scritti ad esami pubblici", i titolari della Soc. Scuolazoo s.r.l. ed il team di professori all'uopo predisposto.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ha emesso Decreto di Sequestro Preventivo di Urgenza della pagina web "http://maturita.scuolazoo.it/esami-maturita-2014-wechat-maturapp/" per non aggravare le conseguenze del reato essendo il servizio comunque consultabile da parte degli studenti al momento dell'esecuzione degli esami di maturità. "Da anni il sito Scuolazoo.com si propone di offrire un supporto on line ai maturandi con iniziative non solo accademiche ma anche goliardiche. E' un modo come un altro, certamente legale, per andare incontro allo stress di chi è chiamato a svolgere una prova importante della propria vita. Da parte nostra non c'è stata alcuna violazione di legge".
Il 26enne Paolo De Nadai, socio fondatore nonchè amministratore delegato del sito, non riesce a comprendere le ragioni che hanno spinto la polizia postale a denunciare per istigazione a delinquere il portale e il gruppo di esperti che promettevano le soluzioni della tracce della maturità 'in diretta, via chat. "Non so darmi una spiegazione - rivela De Nadai all'AGI - il problema sarà risolto dai nostri legali. Evidentemente diamo fastidio a qualcuno visto che abbiamo tantissimi fan che ci seguono e apprezzano le nostre iniziative. Di solito, alle 8.40 del mattino e quindi a esami in corso, tutte le testate on line più importanti mostrano foto e soluzioni delle varie tracce. Eppure preferiscono prendere di mira il nostro sito che certamente non ha bisogno di questa pubblicità negativa".
Frequenze TV: Agcom approva regolamento per l'asta, escluse le big
Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, presieduto da Angelo M. Cardani, relatori Maurizio Decina e Antonio Martusciello, ha approvato ieri all’unanimità il provvedimento definitivo sulle regole per l’asta delle frequenze televisive del digitale terrestre. Il provvedimento verrà ora trasmesso al ministero dello Sviluppo economico al quale la legge n. 44 del 2012 affida il compito di approvare il bando di gara e di gestire la procedura.
Il provvedimento approvato - spiega l’Autorità - introduce una serie di modifiche rispetto allo schema approvato il 14 novembre 2012, sottoposto a consultazione pubblica tra i soggetti interessati e oggetto di una continua, approfondita interlocuzione con la Commissione europea. All’asta andranno frequenze che compongono tre reti televisive digitali terrestri nazionali con un diritto d’uso ventennale.
Per rispondere all’obiettivo di garantire un maggior grado di concorrenza e pluralismo nella diffusione dei contenuti - si legge in una nota -, come richiesto anche dalla Commissione europea, il provvedimento consente di concorrere per tutti e tre i lotti (L1, L2, L3) ai soli nuovi entranti o piccoli operatori (cioè che detengono un solo multiplex) e per due lotti agli operatori già in possesso di due multiplex; limita ad un solo multiplex la partecipazione degli operatori integrati, attivi su altre piattaforme con una quota di mercato superiore al 50% della tv a pagamento; esclude dalla partecipazione alla gara gli operatori che detengono tre o più multiplex.
In un’ottica di gestione efficiente dello spettro e di sviluppo futuro dei servizi destinati all’LTE, è stato deciso di escludere dalla gara le frequenze dei lotti U di durata quinquennale previsti nel primo schema di provvedimento. Attraverso questo provvedimento l’Autorità ha individuato un percorso che dovrebbe portare a un riordino complessivo e di pianificazione delle risorse frequenziali nazionali assegnate alla televisione digitale terrestre e di risolvere così alcune criticità in un orizzonte di breve-medio periodo.
L’Autorità - conclude la nota -, nell’ambito dei propri poteri e fino al mutare delle attuali condizioni tecnologiche e di mercato, assicurerà il rispetto del cap di 5 multiplex che ogni operatore può detenere anche al di fuori della gara. Nel settore televisivo nazionale la principale recente innovazione è stata il passaggio dalla televisione analogica a quella digitale terrestre, conclusasi a metà del 2012. L’Italia è uno dei pochi Paesi ad aver adottato estensivamente la tecnica di pianificazione delle reti SFN (Single Frequency Network).
Fonte: AGCOM
Per rispondere all’obiettivo di garantire un maggior grado di concorrenza e pluralismo nella diffusione dei contenuti - si legge in una nota -, come richiesto anche dalla Commissione europea, il provvedimento consente di concorrere per tutti e tre i lotti (L1, L2, L3) ai soli nuovi entranti o piccoli operatori (cioè che detengono un solo multiplex) e per due lotti agli operatori già in possesso di due multiplex; limita ad un solo multiplex la partecipazione degli operatori integrati, attivi su altre piattaforme con una quota di mercato superiore al 50% della tv a pagamento; esclude dalla partecipazione alla gara gli operatori che detengono tre o più multiplex.
In un’ottica di gestione efficiente dello spettro e di sviluppo futuro dei servizi destinati all’LTE, è stato deciso di escludere dalla gara le frequenze dei lotti U di durata quinquennale previsti nel primo schema di provvedimento. Attraverso questo provvedimento l’Autorità ha individuato un percorso che dovrebbe portare a un riordino complessivo e di pianificazione delle risorse frequenziali nazionali assegnate alla televisione digitale terrestre e di risolvere così alcune criticità in un orizzonte di breve-medio periodo.
L’Autorità - conclude la nota -, nell’ambito dei propri poteri e fino al mutare delle attuali condizioni tecnologiche e di mercato, assicurerà il rispetto del cap di 5 multiplex che ogni operatore può detenere anche al di fuori della gara. Nel settore televisivo nazionale la principale recente innovazione è stata il passaggio dalla televisione analogica a quella digitale terrestre, conclusasi a metà del 2012. L’Italia è uno dei pochi Paesi ad aver adottato estensivamente la tecnica di pianificazione delle reti SFN (Single Frequency Network).
Fonte: AGCOM
Etichette:
Agcom,
Commissione Europea,
Digitale terrestre,
Frequenze Tv,
Leggi,
Lte,
Mediaset,
Ministero Sviluppo Economico,
Pay Tv,
Rai,
Sfn,
Telecom Italia,
Televisione analogica,
Tlc,
Tv
Autorità Energia: dal 1° aprile scendono bollette gas -4,2%, luce -1%
Dal prossimo mese di aprile le bollette dell’energia elettrica diminuiranno dell’1% (che si aggiunge al -1,4% di gennaio) e quelle del gas del 4,2%, con un risparmio complessivo di circa 60 euro su base annua, di cui 5 euro per l’energia elettrica e circa 55 euro per il gas. Lo ha deciso l’Autorità per l’energia nell’aggiornamento trimestrale per le famiglie e le piccole imprese servite in tutela. In diminuzione da aprile anche il prezzo del gpl che registra un calo dello 0,5% dopo il -1,6% di marzo e il -3,8% di febbraio.
La decisa riduzione della bolletta del gas - la prima dopo tre anni - riporta il prezzo della materia prima a valori inferiori a quelli di un anno fa (35 c € a metro cubo di oggi contro i circa 36 c € del 1° aprile 2012) grazie all’attuazione della prima fase della riforma del gas, introdotta dopo un’ampia consultazione pubblica. Con questo primo passo e il percorso previsto dalle successive fasi della riforma, si arriverà entro fine anno ad un calo di almeno il 7% della bolletta gas, con un risparmio complessivo di circa 90 euro a famiglia.
“Siamo di fronte a un passaggio netto, un momento di cesura che ha richiesto determinazione e rigore tecnico per progettare e avviare una riforma che consentisse di trasferire ai consumatori i benefici del mutamento di paradigma nei mercati del gas. Una riforma - ha sottolineato il Presidente dell’Autorità Guido Bortoni - che prende il via da un’idea semplice: partire dal prezzo del gas quale motore per l’efficientamento complessivo del settore energia in Italia”.
“Tutto ciò - ha proseguito - attraverso un percorso innovatore, strutturato in più fasi, con l’ascolto delle parti coinvolte e nel rispetto della gradualità prevista dal decreto “Cresci Italia”; un decreto legge varato dal Governo nel gennaio 2012, convertito dal Parlamento nella legge n.27 del 2012, incipit alla riforma stessa”. “Il calo delle bollette di oggi è il primo effetto concreto di questa riforma complessiva per trasferire ai consumatori i benefici derivanti dallo sviluppo di un mercato all’ingrosso del gas più concorrenziale in Italia, iniziato con l’avvio del mercato di bilanciamento di merito economico” ha concluso Bortoni.
In uno scenario di forte contrazione della domanda di energia, il nuovo sistema di bilanciamento introdotto dall’Autorità nel dicembre 2011 ha contribuito - insieme ad altri - interventi di regolazione e alle recenti regole europee sull’allocazione della capacità di trasporto e la gestione delle congestioni - alla riduzione dello spread con il resto d’Europa.
Tutto ciò ha portato alla discesa dei prezzi all’ingrosso rispettivamente del 20% per il gas e del 15% per l’energia elettrica prodotta da questa fonte, consentendo di arrivare da un lato all’attuale allineamento dei prezzi all’ingrosso del gas italiani con quelli europei e, dall’altro, alla forte riduzione del differenziale di prezzo nazionale-estero per l’energia elettrica. In prospettiva, la riforma traguarda anche verso altri risultati che riguardano, in particolare la progressiva diminuzione del peso dei contratti di lungo termine nel prezzo della materia prima gas per le famiglie e il suo ‘disaccoppiamento’ da quello del petrolio. Le delibere con gli aggiornamenti trimestrali per energia elettrica e gas sono pubblicate sul sito www.autorita.energia.it.
Fonte: Autorità Energia
RC auto: proibito tacito rinnovo, italiani cercano online polizza migliore
Proibito il tacito rinnovo RC auto (D.L. n. 179 del 2012): gli italiani imparano a cercare online la polizza migliore. Gli incrementi maggiori nelle ricerche si sono registrati nel Nord Italia. Al Sud, a causa degli alti costi, cercare online era già la regola. Quando si dice fare di necessità virtù: secondo i dati elaborati da Facile.it, sito leader nella comparazione di polizze RC auto, a seguito dell’abolizione del tacito rinnovo, il numero di Italiani che si sono rivolti ai comparatori online per trovare una nuova polizza è aumentato del 14%.
«Rispetto a quanto accadeva in altre nazioni – sostiene Mauro Giacobbe, Responsabile business unit assicurazioni di www.facile.it – nel nostro Paese erano ancora pochi gli automobilisti che cercavano una nuova compagnia allo scadere della polizza. Stando ai primi numeri, sembra che lo scopo di incentivare gli Italiani ad essere più attenti alle reali offerte del mercato, che era alla base del provvedimento del Governo, sia stato ottenuto».
Secondo l’analisi, che ha preso in considerazione oltre 500.000 preventivi compilati nelle prime tre settimane di gennaio 2013, l’incremento del ricorso ai comparatori è stato più sostenuto nel Nord Italia e in quelle regioni in cui era maggiormente radicata l’abitudine a rinnovare per anni la polizza con la stessa compagnia, senza verificare realmente la possibilità di ottenere condizioni migliori da un'altra società.
Veneto, Trentino Alto Adige, Toscana e Lombardia sono le regioni in cui più è cresciuto l’uso dei comparatori online, con una crescita, rispettivamente, del 31%, 27,9%, 26% e 24,5% rispetto allo stesso periodo del 2012. Imprenditori, artigiani ed impiegati le categorie professionali che più sono ricorse alla comparazione delle tariffe. Mentre, fra i sessi, sono state le donne a guidare la spinta al confronto (+18% vs +12% degli uomini).
«Non deve sorprendere – continua Giacobbe – che nel meridione l’incremento sia molto inferiore, se non del tutto assente. Gli alti costi delle polizze hanno spinto fin da subito gli automobilisti del sud a cercare nuove offerte e oggi questa è un’abitudine ormai consolidata». Le parole di Giacobbe trovano ulteriore conferma guardando i dati relativi alla classe di merito. Ad aumentare in misura maggiore sono stati i preventivi fatti da chi è in possesso di una classe di merito bassa e, quindi, costosa.
A fronte di un aumento medio del 14%, quelli legati ai confronti fatti da automobilisti inquadrati in una classe di merito peggiore della dodicesima sono oltre il 20%. Sempre secondo l’analisi di Facile.it, chi ha cercato una nuova compagnia online ne ha tratto notevole beneficio garantendosi un risparmio fino al 50% rispetto alla polizza con cui circolava l’anno prima.
Fonte: Facile.it
Fonte: Facile.it
Cassazione, stop a catene di Sant'Antonio e siti Web esca: sono fuorilegge
Al bando i siti Web senza propositi di commercio, ovvero i cosiddetti "siti esca". Per la Corte di Cassazione la famigerata Catena di Sant'Antonio, il veicolo più classico per attrarre soggetti facendo leva sulla sensibilità o sull'avidità degli stessi, allo scopo di incrementare la platea di riferimento per un dato servizio, è da ritenersi "fuorilegge".
La formula delle catene di Sant'Antonio è un fenomeno esploso sul web negli anni e sfrutta il "Phishing" per diffondere false promozioni e falsi servizi. Una decisione che rischia di far partire innumerevoli cause contro quelle aziende che usano i multilevel marketing per incrementare la loro rete di introiti.
L'individuo che collabora con un'azienda che distribuisce i suoi prodotti attraverso un sistema di Network Marketing è da considerarsi un imprenditore indipendente. Come tale, non è normalmente subordinato da obblighi di fatturato né da soglie massime di reddito.
La legislazione italiana non definisce esplicitamente il multilevel marketing (MLM), pone invece norme volte ad evitare strutture piramidali o catene di Sant'Antonio, già regolate dalla legge 173 del 2005. Nella fattispecie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza 37049/2012 impugnata dagli imputati.
In alcuni casi le catene di sant'Antonio, che chiedono di inoltrare il messaggio ad un particolare indirizzo sono utilizzate per alimentare il fenomeno illegale dello spam. Avviando una catena di questo tipo, lo spammer potrà estrarre (con l'utilizzo di appositi software) un gran numero di indirizzi e-mail validi, da rivendere a caro prezzo.
Questi dati verranno utilizzati per l'invio di messaggi indesiderati pubblicitari o truffaldini. Una variante più moderna della catena di Sant'Antonio è lo schema di Ponzi. Questi sistemi in Italia sono illegali, trattandosi di movimenti di denaro per i quali non esiste modalità di dichiarazione.
L'MLM è un metodo di distribuzione di prodotti e servizi che ha la finalità di permettere a chiunque di diventare un distributore e di creare una rete di distributori senza consistenti investimenti in denaro. Come tale, non è normalmente subordinato da obblighi di fatturato né da soglie massime di reddito.
Fonte: AGI
Via: Leggi Oggi
Etichette:
Cassazione,
Catene di S. Antonio,
Email spider,
Leggi,
Multilevel marketing,
Phishing,
Schema di Ponzi,
Sentenze,
Siti Web,
Software,
Spam,
Strutture piramidali,
Truffe Online
Referendum per ridurre lo stipendio dei politici, si firma in tutti i Comuni
L'indennità dei deputati sarà decurtata di 1.300 euro lordi al mese, aveva annunciato il 31 gennaio scorso il vicepresidente della Camera, Rocco Buttiglione. Un annuncio che però, in realtà, ha lasciato tutto come prima. Perché quei soldi (corrispondenti a 700 euro netti) sono in realtà il taglio di un aumento automatico dovuto al cambio di regime pensionistico. I deputati hanno rinunciato all'aumento, tagliando l'indennità lorda ma lasciando del tutto invariata quella netta e la diaria.
Legge comunitaria, Asstel: a rischio il commercio elettronico in Italia
Assotelecomunicazioni-Asstel, associazione che nel sistema di Confindustria rappresenta la filiera delle telecomunicazioni italiane, accoglie con grande preoccupazione le modifiche suggerite alla legge sul commercio elettronico dalla XIV Commissione della Camera di Deputati (Politiche comunitarie), che introducono pesanti responsabilita' degli operatori di rete per le eventuali condotte illecite degli utenti. ''La modifica proposta sembra essere basata sulla convinzione che le opportunita' offerte da Internet permettano condotte illecite anche a causa degli operatori di rete, providers di diversi livelli, gestori di piattaforme e altri, che sono tacciati di tralasciare i dovuti controlli e, in alcuni casi, addirittura di rendersi complici dei traffici illegali - afferma il Presidente di Asstel, Cesare Avenia - Simili generalizzazioni sono di una gravita' assoluta e devono essere rigettate. Purtroppo dobbiamo constatare che alcune false convinzioni si stanno imponendo all'attenzione del legislatore grazie a una certa arretratezza culturale sul mondo digitale presente nel nostro paese, testimoniata dalle statistiche sul basso utilizzo dei servizi digitali e dall'azione di quei gruppi di interessi le cui posizioni vengono messe in discussione dalla valenza innovativa del web''. ''Se diventasse legge, la modifica votata dalla XIV Commissione della Camera non solo ostacolerebbe lo sviluppo del commercio elettronico, ma avrebbe scarse probabilita' di ridurre il fenomeno contraffattivo che vorrebbe colpire - continua Avenia - Asstel e' da sempre convintamente schierata contro la pirateria on-line, sia di opere digitali che di prodotti contraffatti, ma le convinzioni aprioristiche e le proposte legislative come quella in discussione non vanno in tale direzione, mente penalizzano ulteriormente il settore dell'ICT e la possibilita' per l'intero sistema industriale di utilizzarlo come motore dello sviluppo''.
Via: Virgilio
Fonte: ASCA
Sanità: da ottobre pagamenti online ticket e referti medici telematici
La sanita' digitale sta per diventare realta': entro ottobre i pagamenti online dei ticket diventeranno la prassi, e pertanto tutte le aziende del Servizio sanitario nazionale dovranno definire le procedure per consentirne al piu' presto l'attivazione; inoltre i cittadini potranno ricevere i referti e gli esami per via telematica, e quindi le stesse aziende hanno il compito di attivarsi per consentirne la consegna tramite web o posta elettronica certificata. La recente conversione in legge del cosiddetto “Decreto sviluppo” (decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011) segna un importante passo in avanti verso la semplificazione e la digitalizzazione dei rapporti tra i cittadini e la sanità pubblica.
Da un lato - riferisce il ministero della Pubblica amministrazione in una nota - i pagamenti online dei ticket diventeranno la prassi, e pertanto tutte le aziende del Servizio sanitario nazionale dovranno definire le procedure per consentirne al più presto l’attivazione; dall’altra i cittadini potranno ricevere i referti e gli esami per via telematica, e quindi le stesse aziende hanno il compito di attivarsi per consentirne la consegna tramite web, posta elettronica certificata o altre modalità digitali.
Concretamente, entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge n. 106/2011 e su proposta del ministro Renato Brunetta (di concerto con i ministri dell’Economia Giulio Tremonti e della Semplificazione normativa Roberto Calderoli), verrà emanato un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che darà piena attuazione alla norma. In questo modo, entro la metà di ottobre, verrà così aggiunto un nuovo tassello per il completamento di digitalizzazione dei servizi sanitari.
Licenziata, si vendica cancellando dati aziendali con sua password
La Polizia Postale di Catania ha denunciato in stato di libertà una 43enne per accesso abusivo a sistema informatico. L'indagata ha utilizzato le credenziali di accesso al sistema di uno studio commercialista della provincia e ha cancellato la posizione assicurativa di tutte le ditte, trentasette società, in delega allo studio. Ma la cancellazione delle posizioni INAIL di 37 rispettivi clienti, non è un problema da poco per il commercialista, secondo FEDERPRIVACY, che nel licenziare la donna pare essersi dimenticato che questa possedesse le chiavi di accesso al sistema, anche dopo mesi dalla fine del rapporto di lavoro. Il conseguente danno derivante da non aver adottato dovutamente le misure di sicurezza prescritte dal Garante della Privacy non è da poco. Stando a quanto riferisce la stessa Polizia Postale, la cessazione assicurativa delle ditte, clienti dello studio commercialista, avrebbero comportato il pagamento di un’ammenda di ben oltre 350,00 euro per ciascuna posizione. Ma i guai a cui potrebbe andar incontro il suo ex datore di lavoro potrebbero essere peggiori di quelle della donna, perchè secondo il Dlgs 196/2003, all’art.8 dell’Allegato, se risultasse che alla donna fossero state lasciate negligentemente le credenziali di accesso al sistema pur essendo passati alcuni mesi dal licenziamento, il commercialista, in qualità di titolare del trattamento rischierebbe l’imputazione per l’art. 169. L'articolo in questione prevede, infatti, che “Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni, oltre alle sanzioni amministrative di cui all’art.162 che altresì comportano importi da 10mila euro a 120mila euro.
Facebook in ufficio: cosa fare e cosa no per non perdere il posto
Le interferenze tra social network e rapporto di lavoro sono sempre più frequenti. Alle aziende conviene perciò adeguare le proprie policy, dettando regole chiare per l'utilizzo di Facebook - che è il più diffuso - e degli altri social network. Un primo gruppo di questioni riguarda l'accesso durante l'orario e sul posto di lavoro. Si tratta di tempo impiegato in un'attività extralavorativa durante l'orario di lavoro e quindi sottratto alla prestazione contrattualmente dovuta al datore di lavoro. È stata coniata al riguardo l'espressione "assenteismo virtuale". Siamo certamente nel campo dell'inadempimento, che potrà avere conseguenze disciplinari più o meno gravi a seconda della quantità di tempo sottratto al lavoro, della sistematicità del comportamento e delle concrete circostanze del caso. Una seconda questione riguarda le possibili conseguenze per il lavoratore fino al licenziamento - della diffusione di commenti negativi sul proprio datore di lavoro o di informazioni riservate sull'attività aziendale. Facebook, per i suoi stessi meccanismi, è un ambiente pubblico o quantomeno semi-pubblico. Un'ultima questione riguarda l'abitudine, ormai piuttosto frequente, di utilizzare Facebook per attingere informazioni sui candidati all'assunzione. L'articolo 8 dello Statuto dei Lavoratori, richiamato anche dal Codice della Privacy, vieta qualsiasi indagine, anche pre-assuntiva, non solo sulle opinioni del lavoratore, ma anche su qualsiasi fatto che non sia rilevante ai fini della valutazione dell'attitudine professionale. La ricerca di informazioni personali sul candidato tramite Facebook è quindi da considerarsi illecita, ma è anche pericolosa per chi la effettua, dal momento che la violazione dell'articolo 8 dello Statuto dei lavoratori è sanzionata penalmente.
Benzina, on line dal primo febbraio i prezzi dei distributori autostradali
A partire da martedì primo febbraio, i gestori degli impianti di benzina, ma solo quelli presenti sulla rete autostradale, avranno l'obbligo di comunicare al ministero dello Sviluppo economico i prezzi praticati con cadenza settimanale. I listini aggiornati saranno quindi pubblicati sul sito www.osservaprezzi.it, dove tutti gli automobilisti potranno confrontarli. Le novità sono previste dal decreto di ottobre scorso del dicastero di Via Veneto che mette in atto quanto deciso da una legge del luglio 2009, che prevedeva appunto "misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti". Le regole valgono in realtà per tutti i gestori, ma l'obbligo che scatta martedì è riservato per il momento ai soli distributori della rete autostradale. Altri decreti appositi le stabiliranno in seguito anche per gli altri impianti. I gestori avranno tre precisi obblighi: una comunicazione iniziale del prezzo; comunicazioni successive con cadenza almeno settimanale, da effettuare in ogni caso di variazione di prezzo, anche in assenza di aumenti, entro l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione inviata; comunicazione, almeno contestuale all'applicazione, di tutti gli aumenti, anche se questi avvengono in anticipo rispetto agli otto giorno previsti. I gestori dovranno inviare i prezzi al millesimo di euro, ma il ministero, venendo incontro alle richieste di alcune associazioni dei consumatori, li pubblicherà «attribuendo maggiore evidenza alle cifre fino al centesimo di euro ovvero indicando ciascun prezzo con arrotondamento al centesimo di euro superiore».
Fornire false generalità su Facebook diventa reato in Usa
Dal primo gennaio 2011 in California fornire false generalità su Facebook è un reato. La legge, la SB 1411, è stata promossa dal senatore democratico Joe Simitian, punisce con una pena massima di dodici mesi di reclusione o un ammenda di mille dollari chiunque su internet si spacci per un'altra persona traendone profitto o danneggiando il diretto interessato.
Qui su Facebook il furto di identità è pressoché incontrollabile, a dispetto della «Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità» che bisogna leggere e condividere prima dell’iscrizione e che vieta di fornire informazioni personali false e di creare più di un profilo, racconta Guido Scorza, docente di diritto dell’informatica all’università La Sapienza.
Gli strumenti per difendersi esistono, continua Guido Scorza: «Siamo tutelati dal codice della privacy, con l’articolo 167 in materia di illecito trattamento di dati personali altrui: le sanzioni possono arrivare a tre anni di carcere. E poi dal codice penale, che nell’articolo 494 avverte:
"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona"va punito con la reclusione fino a un anno». Al codice penale ha fatto riferimento anche la Cassazione, con la sentenza numero 46674 del 14 dicembre 2007, che respingeva il ricorso di un uomo che aveva creato un falso account con il nome della ex compagna introducendola in una rete di incontri di tipo sessuale.
Via: Altrimondi
Legge 20 agosto 2003, n. 615
Art. 615 ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volonta’ espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, e’ punito con la reclusione fino a tre anni. La pena e’ della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto e’ commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di
un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente
la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita’ di
operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle
persone, ovvero se e’ palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o
l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la
distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei
programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanita’ o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena e’, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto e’ punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio (1).
(1)Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
Art. 615 quater Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.
Chiunque, al fine di procurare a se’ o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, e’ punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni. La pena e’ della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’articolo 617 quater (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
Art. 615 quinquies Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico.
Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, e’ punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire venti milioni (1).
(1)Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
LEGGE 4 maggio 2009, n. 41
Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. (09G0049)
(GU n. 101 del 4-5-2009)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno aprovato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. La Repubblica riconosce il 5 maggio come Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, quale momento di riflessione per la lotta contro gli abusi sui minori.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Art. 2.
1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 possono essere organizzate iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla lotta contro gli abusi sui minori.
2. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, apposite iniziative, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore e, in particolare, nelle scuole di ogni ordine e grado, in considerazione del compito attribuito alle medesime istituzioni scolastiche di formare i giovani affinche' contribuiscano a costruire un mondo rispettoso dei diritti di ogni essere umano.
3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 maggio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1493):
Presentato dall'on. Luca Giorgio Barbareschi ed altri il 16 luglio 2008.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali) in sede referente, il 30 luglio 2008 con pareri delle commissioni II, V, VII, XII e questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 23, 28 e 29 ottobre 2008; 5, 19 e 25 novembre 2008.
Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 4 dicembre 2008.
Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa il 4 e 10 dicembre 2008 ed approvato l'11 dicembre 2008.
Senato della Repubblica (atto n. 1270):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 17 dicembre 2008 con parere delle commissioni 2ª, 5ª, 7ª e questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 7 aprile 2009.
Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede deliberante, il 23 aprile 2009.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, ed approvato il 29 aprile 2009.
Legge 8 marzo 2000, n. 53
"Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2000
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Finalità).
Legge 13 dicembre 1989, n. 401
Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento
di competizioni agonistiche. (TOTONERO)
Art. 1. Frode in competizioni sportive.
1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione
sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.
2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
Art. 2. Non influenza del procedimento penale.
1. L’esercizio dell’azione penale per il delitto previsto dall’art. 1 e la sentenza che definisce il relativo
giudizio non influiscono in alcun modo sull’omologazione delle gare nè su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi.
2. L’inizio del procedimento per i delitti previsti dall’art. 1 non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare sportivo.
3. Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell’art. 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all’art. 114 dello stesso codice.
Art. 3. Obbligo del rapporto.
1. I presidenti delle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), i presidenti degli organi di disciplina di secondo grado delle stesse federazioni e i corrispondenti organi preposti alla disciplina degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 dell’art. 1, che nell’esercizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia dei reati di cui all’art. 1, sono obbligati a farne rapporto, ai sensi delle vigenti leggi, all’autorità giudiziaria.
Art. 4. Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.
1. Chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l’organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a lire un milione.
2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da lire centomila a lire un milione.
3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire centomila a lire un milione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d’azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall’art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n.507, e come da ultimo modificato dall’art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.
Art. 5. Pene accessorie.
1. La condanna per i delitti di cui agli articoli 1 e 4 importa il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche o si accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono giuochi d’azzardo autorizzati.
2. Alla condanna per i delitti previsti dall’art. 1 consegue inoltre l’applicazione della pena accessoria di cui al primo comma dell’art. 32-bis del codice penale, limitatamente agli uffici direttivi delle società
sportive.
3. Le pene accessorie di cui ai commi 1 e 2 non possono avere una durata inferiore a sei mesi nè superiore
a tre anni.
Art. 6. Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche.
1. L’autorità di pubblica sicurezza può sempre ordinare il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si rechino con armi improprie, o che siano state condannate o che risultino denunciate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle stesse circostanze abbiano incitato o inneggiato alla violenza con grida o con scritte.
2. Il contravventore al divieto di cui al comma 1 è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno.
Art. 7. Turbativa di competizioni agonistiche.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una competizione agonistica
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
2. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.
Art. 8. Effetti dell’arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive.
1. Nei casi di arresto in flagranza per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche.
Art. 9. Abrogazione di norme e disposizioni finali.
1. Sono abrogati l’art. 4 della legge 24 marzo 1942, n. 315, l’art. 4 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, l’art. 17 della legge 2 agosto 1982, n. 528, nonchè il terzo comma dell’art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. Per le lotterie, le tombole, le pesche ed i banchi di beneficenza, in luogo di quanto previsto dall’art. 4 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come da ultimo modificato dalla legge 2 agosto 1982, n. 528 .
Fonte: Guide Supereva
Cybersecurity: individuazione delle infrastrutture critiche IT nazionali
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 ed in particolare l'art. 7-bis, con il quale è, tra l'altro, disposto che, con decreto del Ministro dell'interno, siano individuate le infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale alla cui protezione informatica provvede l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate;
Iscriviti a:
Post (Atom)














79.jpg)


