Garante Privacy: stop a cookie senza consenso per finalità marketing


Stop all'installazione dei cookie per finalità di profilazione e marketing da parte dei gestori dei siti senza aver prima informato gli utenti e aver ottenuto il loro consenso. Chi naviga on line potrà quindi decidere in maniera libera e consapevole se far usare o no le informazioni raccolte sui siti visitati per ricevere pubblicità mirata. Lo ha stabilito il Garante della privacy con un provvedimento generale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, adottato al termine di una consultazione pubblica, nel quale ha individuato modalità semplificate per rendere agli utenti l'informativa on line sull'uso dei cookie e ha fornito indicazioni per acquisire il consenso, quando richiesto dalla legge.


Con il provvedimento generale dell'8 maggio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014, al quale ha fatto seguito il comunicato del 4 giugno, il Garante per la protezione dei dati personali ha individuato le modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie. Sulla base della normativa già in vigore e con un occhio al Regolamento in fase di discussione, il Garante per la protezione dei dati personali italiano nel corso del 2012 ha indetto una consultazione pubblica volta a individuare le modalità semplificate per l'informativa.

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale (computer, tablet, smartphone, notebook) dell'utente, dove vengono memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. Sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni sui siti (senza l'uso dei cookie "tecnici" alcune operazioni risulterebbero molto complesse o impossibili da eseguire).

Ma attraverso i cookie si può anche monitorare la navigazione, raccogliere dati su gusti, abitudini, scelte personali che consentono la ricostruzione di dettagliati profili dei consumatori. "Con questo provvedimento, maturato anche attraverso la consultazione dei vari stakeholder, diventa più facile il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa europea" - commenta Antonello Soro, presidente del Garante privacy. "La procedura semplificata consentirà agevolmente ai navigatori di manifestare un consenso davvero libero e consapevole".


Per proteggere la privacy degli utenti e consentire loro scelte più consapevoli, il Garante ha dunque stabilito che, d'ora in poi quando si accede alla home page o ad un'altra pagina di un sito web deve immediatamente comparire un banner ben visibile, in cui sia indicato chiaramente:
1) che il sito utilizza cookie di profilazione per inviare messaggi pubblicitari mirati;
2) che il sito consente anche l'invio di cookie di "terze parti", ossia di cookie installati da un sito diverso tramite il sito che si sta visitando;
3) un link a una informativa più ampia, con le indicazioni sull'uso dei cookie inviati dal sito, dove è possibile negare il consenso alla loro installazione direttamente o collegandosi ai vari siti nel caso dei cookie di "terze parti";
4) l'indicazione che proseguendo nella navigazione (ad esempio, accedendo ad un’altra area del sito o selezionando un’immagine o un link) si presta il consenso all'uso dei cookie.

Il suindicato banner, oltre a dover presentare dimensioni sufficienti a ospitare l'informativa, seppur breve, deve essere parte integrante dell'azione positiva nella quale si sostanzia la manifestazione del consenso dell'utente. In altre parole, esso deve determinare una discontinuità, seppur minima, dell'esperienza di navigazione: il superamento della presenza del banner al video deve essere possibile solo mediante un intervento attivo dell'utente (appunto attraverso la selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante il banner stesso).

Resta ferma naturalmente la possibilità per gli editori di ricorrere a modalità diverse da quella descritta per l'acquisizione del consenso online all'uso dei cookie degli utenti, sempreché tali modalità assicurino il rispetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del Codice. Per quanto riguarda l'obbligo di tener traccia del consenso dell'utente, al gestore del sito è consentito utilizzare un cookie tecnico, in modo tale da non riproporre l'informativa breve alla seconda visita dell'utente. I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree dei siti. I cookie di questa categoria comprendono sia cookie persistenti che cookie di sessione.

L'utente mantiene, comunque, la possibilità di modificare le proprie scelte sui cookie attraverso l'informativa estesa, che deve essere linkabile da ogni pagina del sito. A mero titolo di esempio, il Garante ha predisposto un modello di banner risponibile sul proprio sito www.garanteprivacy.it. Come si è detto, il Provvedimento del Garante non è immediatamente operativo. Alla luce dell'impatto, anche economico, della nuova disciplina il Garante ha concesso ai diversi soggetti interessati un periodo transitorio di un anno per consentire ai soggetti interessati dal presente provvedimento di potersi avvalere delle modalità semplificate ivi individuate.


Fonte: Garante Privacy
Via: TMNews

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