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Cassazione: è reato spacciarsi per altri in chat, anche con nickname


Va incontro a una condanna chi si spaccia per un'altra persona nelle chat. Lo si evince da una sentenza con cui la Cassazione ha confermato la condanna di una donna che aveva divulgato su una chat il numero di telefono cellulare della sua ex datrice di lavoro, con la quale aveva in corso una causa civile. La "vittima", ignara di tutto, si era trovata all'improvviso a ricevere telefonate e sms di persone interessate a incontri erotici, alcune delle quali l'avevano apostrofata con insulti, inviandole anche mms con immagini porno. 

L'imputata era stata ritenuta responsabile dalla Corte d'appello di Trieste dei reati di ingiuria e sostituzione di persona, mentre era stato dichiarato prescritto il reato di molestie. La quinta sezione penale della Cassazione ha rigettato il ricorso della donna, ricordando che «integra il reato di sostituzione di persona la condotta di colui che crei e utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete Internet, nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese». 

Nel caso in esame, si legge nella sentenza, «l'imputata non ha creato un account attribuendosi falsamente le generalità di un altro soggetto, ma ha inserito in una chat di incontri personali i dati identificativi» della ex datrice di lavoro «ad insaputa di quest'ultima». Invero, aggiungono i giudici di "Palazzaccio", «non può non rilevarsi al riguardo che il reato di sostituzione di persona ricorre non solo quando si sostituisce illegittimamente la propria all'altrui persona, ma anche quando si attribuisce ad altri un falso nome o un falso stato ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, dovendosi intendere per "nome" non solo il nome di battesimo ma anche tutti i contrassegni di identità». 

In tali contrassegni, spiega la Suprema Corte, «vanno ricompresi quelli, come i cosiddetti "nicknames" (soprannomi) utilizzati nelle comunicazioni via internet che attribuiscono una identità sicuramente virtuale, in quanto destinata a valere nello spazio telematico del web, la quale tuttavia non per questo è priva di una dimensione concreta, non essendo revocabile in dubbio che proprio attraverso di essi possono avvenire comunicazioni in rete idonee a produrre effetti reali nella sfera giuridica altrui, cioè di coloro ai quali il "nickname" è attribuito». 

Il "nickname", nel caso in cui «non vi siano dubbi sulla sua riconducibilità ad una persona fisica», assume infatti «lo stesso valore - conclude la Cassazione - dello pseudonimo ovvero di un nome di fantasia, la cui attribuzione, a sè o ad altri, integra pacificamente il delitto di cui all'articolo 494 cp.», ovvero il reato di sostituzione di persona. La Cassazione amplia così la portata dell'articolo 494, adeguandolo ai cambiamenti imposti dalla tecnologia. In passato (sentenza 12479/2011) la Suprema Corte aveva chiarito che la sostituzione di persona scattava con la creazione di un account di posta elettronica.

Via: AGI

Video choc con disabile vessato, assolti in appello tre manager Google


I giudici della prima sezione della Corte d'Appello di Milano hanno assolto i tre manager di Google, condannati in primo grado a sei mesi con pena sospesa, per violazione della privacy. Al centro del processo la pubblicazione nel 2006 di un video nel quale veniva filmato un ragazzo disabile mentre veniva vessato da alcuni compagni di scuola. Assoluzione "perchè il fatto non sussiste" è il verdetto. 

I giudici hanno confermato la sentenza per un quarto imputato (l'assoluzione che era già arrivata in primo grado, ndr), che rispondeva solo di diffamazione (caduta anche l'accusa di diffamazione per gli altri tre manager). 'Storica' la sentenza di primo grado emessa nel febbraio 2010: si trattava del primo processo a livello internazionale per pubblicazione di contenuti sul web che vedeva tra gli imputati dei responsabili di un provider internet

Le motivazioni saranno pubblicate tra sessanta giorni. "Assoluta soddisfazione, ma nessuna sorpresa: onestamente la condanna si basava sul nulla" ha detto Giulia Bongiorno, una dei legali del processo Google. La sentenza è "una giusta conseguenza. I controlli ci sono, ma non competono a Google" conclude l'avvocato. 

"Siamo molto felici che la decisione di primo grado non sia stata confermata e che la Corte d'Appello abbia riconosciuto l'innocenza dei nostri colleghi - ha detto Giorgia Abeltino, policy manager di Google in Italia -. Anche in questo frangente, il nostro pensiero va al ragazzo e alla sua famiglia, che in questi anni hanno dovuto sopportare momenti difficili".

Al responsabile progetto Google Video per l'Europa Arvind Desikan, già prosciolto in primo grado, oggi si sono quindi aggiunti David Drummond (ex presidente del cda e legale di Google Italy), George Reyes (ex membro del cda di Google Italy, ora in pensione) e Peter Fleischer (responsabile policy sulla privacy per l'Europa di Google). 

Le indagini che avevano condotto al processo erano scattate con la denuncia presentata dal padre del ragazzo disabile e dall'associazione Vividown. Il video, girato con un videofonino tra la fine di maggio e l'inizio di giugno del 2006 da quattro studenti minorenni di un istituto torinese, era stato caricato su Google Video nel settembre 2006, ed era rimasto online fino al novembre seguente, data della denuncia dell'associazione.

Fonte: Adnkronos
Via: Sky Tg24

Cassazione: cellulare 6 ore al dì per 12 anni, ok a invalidità da tumore


La Corte di Cassazione ha convalidato una pensione di invalidità all'80% ad un ex manager bresciano che per circa dodici anni aveva utilizzato il cellulare dell'ufficio per una media di 5/6 ore al giorno fino a quando nel 2002 gli venne diagnosticato un "neurinoma del Ganglio di Gasser", cioè un tumore benigno al trigemino sinistro - nervo misto somatico costituito prevalentemente da fibre sensitive somatiche e da un piccolo contingente di fibre motorie.

Secondo la sezione Lavoro (sentenza n. 17438 redatta da Gianfranco Bandini), l'Inail dovrà risarcire Innocente M. perché, nonostante la "situazione del tutto particolare", si è verificata "un'esposizione alle radiofrequenze per un lasso temporale continuativo molto lungo (circa 12 anni), per una media giornaliera di 5-6 ore e concentrata principalmente sull'orecchio sinistro dell'assicurato che, com'è di piana evidenza, concretizza una situazione affatto diversa da un normale uso non professionale del telefono cellulare".

A dare ragione all'ex manager, una consulenza medico legale che aveva tenuto conto di 679 casi che in un anno si sono verificati nel nostro Paese. La Ctu viene definita dalla Cassazione di "maggiore attendibilità vista la posizione di indipendenza di tali studi, per non essere stati cofinanziati, a differenza di altri, anche dalle stesse ditte produttrici di cellulari".

Inutilmente l'Inail ha tentato di ribaltare la decisione della Corte d'appello di Brescia del 2009. Nel dettaglio, piazza Cavour spiega che "nel caso di malattia professionale non tabellata, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può invece essere ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità".

Per il Codacons si tratta di una ''sentenza molto importante e innovativa che apre la strada ai risarcimenti. Si tratta, infatti, di un verdetto che stabilisce un rapporto diretto tra uso del telefonino e insorgenze dei tumori. Se ci sono, quindi, consumatori che usano per molte ore al giorno il telefonino e ritengono che ci possa essere un collegamento con la malattia contratta, ora hanno la possibilità di intraprendere un'azione legale".

 Ma Silvio Garattini, direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, all'Adnkronos Salute spiega che "allo stato attuale non ci sono ragioni per dire che ci sia un rapporto diretto causa-effetto tra telefoni cellulari e tumori. Alcuni dati sono stati contraddittori, è vero, ma gli ultimi lavori scientifici vanno nella direzione contraria rispetto a quella di un rapporto diretto".

"Le risultanze dello studio di un'agenzia dell'Organizzazione mondiale della sanità", che parlavano di possibili rischi legati alle radiofrequenze dei telefoni cellulari e di altri apparati di comunicazioni wireless, "sono in seguito state smentite da altri lavori. Insomma, dal punto di vista strettamente scientifico, allo stato attuale non ci sono evidenze che l'uso del telefonino dia luogo al tumore". Dunque "nel dubbio, evidentemente la Corte ha preso una decisione a favore del malato".

Fonte: Adnkronos

Cassazione, datore lavoro tutela immagine: legittimo controllo e-mail


La Suprema Corte ha respinto il ricorso di un ex dirigente della Bipop Carire, ora incorporata in Unicredit, contro il licenziamento in tronco inflittogli nel 2004 per insider trading. L'illecito fu scoperto dall'azienda attuando un controllo sulla mail aziendale del dipendente, un tipo di sorveglianza non consentita dallo Statuto dei lavoratori. Il provvedimento conferma le decisioni sia di primo grado che della Corte d'Appello. La Cassazione ha emesso una sentenza in controtendenza rispetto alla comune prassi regolata dallo Statuto dei lavoratori stabilendo che il datore di lavoro, quando in gioco c'è l'immagine della sua impresa e il proprio patrimonio aziendale, può controllare la posta elettronica dei dipendenti per accertare comportamenti scorretti, come nel caso dell'insider trading. Secondo la Corte d'Appello di Brescia, il comportamento del manager era stato di "indubbia gravità e particolarmente lesivo dell'elemento fiduciario, in quanto il suo comportamento nasceva da un abuso della sua elevata posizione professionale". Il dirigente ha presentato ricorso in Cassazione appellandosi alla presunta violazione dell'art.4 dello Statuto dei lavoratori, il quale ritiene illeciti i controlli effettuati sulle caselle di posta elettronica. La Suprema Corte, però, ha confermato la precedente sentenza e confermato in via definitiva il provvedimento motivando la decisione con "il datore di lavoro ha posto in essere un'attività di controllo sulle strutture informatiche aziendali che prescindeva dalla pura e semplice sorveglianza sull'esecuzione della prestazione lavorativa degli addetti ed era, invece, diretta ad accertare la perpetrazione di eventuali comportamenti illeciti (poi effettivamente riscontrati) dagli stessi posti in essere". Insider trading è un termine che la maggior parte degli investitori hanno sentito e di solito associato con comportamenti illeciti. Ma il termine comprende in realtà un comportamento sia legale che illegale.

Fonte: TG Com

Yahoo! si appella alla decisione del giudice sul link al sito pirata


Yahoo! ricorrerà in appello dopo la decisione della Nona sezione del Tribunale di Roma di «inibire la prosecuzione e la ripetizione della violazione dei diritti di sfruttamento economico» relativo «al collegamento ai siti riproducenti in tutto o in parte l’opera», quindi link pirata, «diversi dal sito ufficiale del film About Elly». «La decisione di mercoledì 23 marzo riguarda la responsabilità legale diretta per i risultati delle ricerche online e ha forti conseguenze restrittive sulla libertà di espressione», dice Yahoo! che per questo ha «deciso di appellarsi all’errata interpretazione nell’ordinanza decisa dal giudice Muscolo della IX Sezione del Tribunale Civile di Roma che vuole attribuire ai motori di ricerca la responsabilità del contenuto creato o ospitato da terzi che appare nei risultati di ricerca sul web. In questo caso, non c’è nessuna evidenza che motori di ricerca come Yahoo! Italia creino o ospitino i contenuti illegali in discussione. Riguardo la soppressione dei link, tra l’altro, il pretendente non ha fornito indicazione del nome o dell’Url dei siti illegali, nonostante un’ingiunzione in merito». «Questa decisione, che vuol far monitorare alle aziende di motori di ricerca il contenuto di terze parti sul web - aggiunge Yahoo! - non solo è in contrasto con la legge esistente e i principi riportati nella direttiva sull’e-commerce ma può addirittura portare a gravi conseguenze restrittive sulla libera espressione in Internet. In maniera erronea, questo caso si focalizza sui motori di ricerca invece che su coloro che creano il contenuto dannoso. Yahoo! ricorda che è stata fondata sul principio che accedere alle informazioni può migliorare la vita delle persone. E in questa direzione e con questo spirito, sta indirizzando la propria difesa».

Elettrosmog, Cassazione: prescrizione per Radio Vaticana, si a risarcimenti


La IV Sezione penale della Cassazione ha confermato la prescrizione per la condanna a 10 giorni di reclusione nei confronti del cardinale Roberto Tucci in relazione all'elettrosmog prodotto dalle emissioni della Radio Vaticana ai danni degli abitanti di Cesano (comune alle porte di Roma), a favore dei quali la Suprema corte ha confermato il diritto al risarcimento dei danni patiti. 

Sarà la Corte d'Appello di Roma a determinare l'entità del risarcimento. E’ il risultato della sentenza della Cassazione che, respingendo il ricorso, presentato dalla difesa del Cardinale Roberto Tucci, direttore di Radio Vaticana dal 1985 al 2001, ha così confermato l’intervenuta prescrizione per il reato di ‘getto pericoloso di cose’.

 Essendo stato rigettato il ricorso in toto, restano in piedi le statuizioni civili. In pratica con questa decisione piazza Cavour mette la parola fine al caso di Radio Vaticana, iniziato alla fine degli anni Novanta, confermando il diritto al risarcimento per i cittadini di Cesano, la zona interessata dall’emissione nociva di onde elettromagnetiche, provenienti dai ripetitori di Santa Maria di Galeria a nord della capitale. 

Una vicenda, quella di Radio Vaticana, che in primo grado si era conclusa con la condanna del cardinale Tucci e dell'altro responsabile Pasquale Borgomeo, poi deceduto, a dieci giorni di reclusione per il reato di 'getto di cose pericolose'. 

"E' una grande vittoria: finalmente giustizia è fatta e gli abitanti di Cesano potranno ottenere i giusti risarcimenti". Così il presidente del Codacons, l'avvocato Carlo Rienzi, ha commentato la decisione della Cassazione che ha confermato la condanna di Radio Vaticana a risarcire i danni da elettrosmog provocati agli abitanti di Cesano.

Cassazione: sesso a pagamento in video è prostituzione


È prostituzione anche esibire prestazioni sessuali in videoconferenza quando dall'altra parte dello schermo ci sono clienti che pagano per 'interagirè con il protagonista del video. Lo stabilisce la Cassazione che ha confermato la condanna, inflitta dalla Corte d'Appello di Firenze, nei confronti di un gestore di un nightclub, assieme alla sua segretaria ed il responsabile della security accusati di aver favorito e sfruttato la prostituzione attraverso questo tipo di esibizioni fatte nel locale da spogliarelliste. Invano i tre hanno fatto ricorso alla Suprema Corte sostenendo che questo tipo di esibizioni non certo potevano rientrare nel reato di sfruttamento della prostituzione.

Sentenza d'appello: il blogger non e' come il direttore di giornale



Il ruolo di blogger (ovvero gestore di un blog) non e' equiparabile a quello di direttore di giornale. Riformando la sentenza di primo grado, la terza sezione della Corte di Appello di Torino (presidente-relatore Gustavo Witzel) si e' cosi' espressa oggi confermando solo in parte la condanna nei confronti di un blogger aostano (Roberto Mancini, giornalista di 63 anni), difeso dall'avvocato Caterina Malavenda. 

All'imputato e' stata inflitta una pena pecuniaria di 1.000 euro per diffamazione relativamente a due post da lui stesso firmati. E' invece stato assolto dal reato di omesso controllo: secondo il giudice tutti i post che non sono scritti dal gestore del blog devono essere considerati anonimi.In primo grado Mancini era stato condannato a 3.000 euro di ammenda e a 8.000 euro di risarcimento.

«Colui che gestisce un blog - era scritto nelle motivazioni - altro non è che il direttore responsabile dello stesso, pur se non viene formalmente utilizzata tale forma semantica per indicare la figura del gestore e proprietario di un sito internet. Ma, evidentemente, la posizione di un direttore di una testata giornalistica stampata e quella di chi gestisce un blog (e che, infatti, può cancellare messaggi) è, mutatis mutandis, identica». 

L' inchiesta era stata avviata dalla Polizia Postale di Aosta in seguito alle denunce per diffamazione presentate da quattro giornalisti valdostani contro l'anonimo autore del blog "Il bolscevico stanco". Solidarietà a Mancini era stata espressa da Reporters sans frontieres.