Cassazione, datore lavoro tutela immagine: legittimo controllo e-mail


La Suprema Corte ha respinto il ricorso di un ex dirigente della Bipop Carire, ora incorporata in Unicredit, contro il licenziamento in tronco inflittogli nel 2004 per insider trading. L'illecito fu scoperto dall'azienda attuando un controllo sulla mail aziendale del dipendente, un tipo di sorveglianza non consentita dallo Statuto dei lavoratori. Il provvedimento conferma le decisioni sia di primo grado che della Corte d'Appello. La Cassazione ha emesso una sentenza in controtendenza rispetto alla comune prassi regolata dallo Statuto dei lavoratori stabilendo che il datore di lavoro, quando in gioco c'è l'immagine della sua impresa e il proprio patrimonio aziendale, può controllare la posta elettronica dei dipendenti per accertare comportamenti scorretti, come nel caso dell'insider trading. Secondo la Corte d'Appello di Brescia, il comportamento del manager era stato di "indubbia gravità e particolarmente lesivo dell'elemento fiduciario, in quanto il suo comportamento nasceva da un abuso della sua elevata posizione professionale". Il dirigente ha presentato ricorso in Cassazione appellandosi alla presunta violazione dell'art.4 dello Statuto dei lavoratori, il quale ritiene illeciti i controlli effettuati sulle caselle di posta elettronica. La Suprema Corte, però, ha confermato la precedente sentenza e confermato in via definitiva il provvedimento motivando la decisione con "il datore di lavoro ha posto in essere un'attività di controllo sulle strutture informatiche aziendali che prescindeva dalla pura e semplice sorveglianza sull'esecuzione della prestazione lavorativa degli addetti ed era, invece, diretta ad accertare la perpetrazione di eventuali comportamenti illeciti (poi effettivamente riscontrati) dagli stessi posti in essere". Insider trading è un termine che la maggior parte degli investitori hanno sentito e di solito associato con comportamenti illeciti. Ma il termine comprende in realtà un comportamento sia legale che illegale.

Fonte: TG Com

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