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Vividown/ Cassazione, Google non è responsabile violazioni a privacy


Non è configurabile una responsabilità penale di un internet host provider nel caso di violazione della privacy realizzata con un video diffuso sul Web. Lo ha sancito la Cassazione, che per questo, lo scorso dicembre, ha confermato l’assoluzione dei manager di Google finiti sotto processo per il video, diffuso nel 2006, in cui un ragazzo disabile veniva picchiato e schernito da alcuni compagni di classe.  

"I reati di cui all’articolo 167 del codice privacy, per i quali qui si procede - si legge nella sentenza depositata ieri dalla terza sezione penale - devono essere intesi come reati propri, trattandosi di condotte che si concretizzano in violazioni di obblighi dei quali è destinatario in modo specifico il solo titolare del trattamento e non ogni altro soggetto che si trovi ad avere a che fare con i dati oggetto di trattamento senza essere dotato dei relativi poteri decisionali". 

Il gestore del servizio di "hosting", osserva la Suprema Corte, "non ha alcun controllo sui dati memorizzati né contribuisce in alcun modo alla loro scelta, alla loro ricerca o alla formazione del file che li contiene, essendo tali dati interamente ascrivibili all’utente destinatario del servizio che li carica sulla piattaforma messa a sua disposizione".  

La posizione di Google Italia e dei suoi responsabili, rilevano i giudici di piazza Cavour, "è quella di mero internet host provider, soggetto che si limita a fornire una piattaforma sulla quale gli utenti possono liberamente caricare i loro video", del cui "contenuto - spiega la Cassazione - restano gli esclusivi responsabili". 

Alla luce di ciò, i manager di Google imputati nel procedimento "non sono titolari di alcun trattamento", mentre "gli unici titolari del trattamento dei dati sensibili eventualmente contenuti nei video caricati sul sito sono gli stessi utenti che li hanno caricati, ai quali soli possono essere applicate le sanzioni, amministrative e penali, previste per il titolare del trattamento del Codice Privacy".

Chiedere ad un provider internet di verificare preventivamente i contenuti pubblicati dagli utenti mette a rischio la "libera manifestazione del pensiero". E' impossibile farlo manualmente e rischioso per la libertà di espressione affidarlo ad un sistema automatico. 

Sono queste le motivazioni, diffuse a due mesi dalla sentenza, per cui i giudici della corte d'appello di Milano hanno assolto dall'accusa di violazione della privacy 3 manager di Google, in merito al caso del video in cui un ragazzo disabile minorenne veniva insultato e umiliato da alcuni compagni di classe.

Il filmato girato in una scuola di Torino rimase online per circa un mese nella sezione "video divertenti". La sentenza d'appello del 21 dicembre scorso aveva ribaltato quella di primo grado emessa dal tribunale di Milano nel 2010 che aveva condannato i 3 dirigenti a 6 mesi per violazione della privacy.


Fonte: AGI
Via: TMNews

Cassazione: è reato spacciarsi per altri in chat, anche con nickname


Va incontro a una condanna chi si spaccia per un'altra persona nelle chat. Lo si evince da una sentenza con cui la Cassazione ha confermato la condanna di una donna che aveva divulgato su una chat il numero di telefono cellulare della sua ex datrice di lavoro, con la quale aveva in corso una causa civile. La "vittima", ignara di tutto, si era trovata all'improvviso a ricevere telefonate e sms di persone interessate a incontri erotici, alcune delle quali l'avevano apostrofata con insulti, inviandole anche mms con immagini porno. 

L'imputata era stata ritenuta responsabile dalla Corte d'appello di Trieste dei reati di ingiuria e sostituzione di persona, mentre era stato dichiarato prescritto il reato di molestie. La quinta sezione penale della Cassazione ha rigettato il ricorso della donna, ricordando che «integra il reato di sostituzione di persona la condotta di colui che crei e utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete Internet, nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese». 

Nel caso in esame, si legge nella sentenza, «l'imputata non ha creato un account attribuendosi falsamente le generalità di un altro soggetto, ma ha inserito in una chat di incontri personali i dati identificativi» della ex datrice di lavoro «ad insaputa di quest'ultima». Invero, aggiungono i giudici di "Palazzaccio", «non può non rilevarsi al riguardo che il reato di sostituzione di persona ricorre non solo quando si sostituisce illegittimamente la propria all'altrui persona, ma anche quando si attribuisce ad altri un falso nome o un falso stato ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, dovendosi intendere per "nome" non solo il nome di battesimo ma anche tutti i contrassegni di identità». 

In tali contrassegni, spiega la Suprema Corte, «vanno ricompresi quelli, come i cosiddetti "nicknames" (soprannomi) utilizzati nelle comunicazioni via internet che attribuiscono una identità sicuramente virtuale, in quanto destinata a valere nello spazio telematico del web, la quale tuttavia non per questo è priva di una dimensione concreta, non essendo revocabile in dubbio che proprio attraverso di essi possono avvenire comunicazioni in rete idonee a produrre effetti reali nella sfera giuridica altrui, cioè di coloro ai quali il "nickname" è attribuito». 

Il "nickname", nel caso in cui «non vi siano dubbi sulla sua riconducibilità ad una persona fisica», assume infatti «lo stesso valore - conclude la Cassazione - dello pseudonimo ovvero di un nome di fantasia, la cui attribuzione, a sè o ad altri, integra pacificamente il delitto di cui all'articolo 494 cp.», ovvero il reato di sostituzione di persona. La Cassazione amplia così la portata dell'articolo 494, adeguandolo ai cambiamenti imposti dalla tecnologia. In passato (sentenza 12479/2011) la Suprema Corte aveva chiarito che la sostituzione di persona scattava con la creazione di un account di posta elettronica.

Via: AGI

Cassazione: cellulare 6 ore al dì per 12 anni, ok a invalidità da tumore


La Corte di Cassazione ha convalidato una pensione di invalidità all'80% ad un ex manager bresciano che per circa dodici anni aveva utilizzato il cellulare dell'ufficio per una media di 5/6 ore al giorno fino a quando nel 2002 gli venne diagnosticato un "neurinoma del Ganglio di Gasser", cioè un tumore benigno al trigemino sinistro - nervo misto somatico costituito prevalentemente da fibre sensitive somatiche e da un piccolo contingente di fibre motorie.

Secondo la sezione Lavoro (sentenza n. 17438 redatta da Gianfranco Bandini), l'Inail dovrà risarcire Innocente M. perché, nonostante la "situazione del tutto particolare", si è verificata "un'esposizione alle radiofrequenze per un lasso temporale continuativo molto lungo (circa 12 anni), per una media giornaliera di 5-6 ore e concentrata principalmente sull'orecchio sinistro dell'assicurato che, com'è di piana evidenza, concretizza una situazione affatto diversa da un normale uso non professionale del telefono cellulare".

A dare ragione all'ex manager, una consulenza medico legale che aveva tenuto conto di 679 casi che in un anno si sono verificati nel nostro Paese. La Ctu viene definita dalla Cassazione di "maggiore attendibilità vista la posizione di indipendenza di tali studi, per non essere stati cofinanziati, a differenza di altri, anche dalle stesse ditte produttrici di cellulari".

Inutilmente l'Inail ha tentato di ribaltare la decisione della Corte d'appello di Brescia del 2009. Nel dettaglio, piazza Cavour spiega che "nel caso di malattia professionale non tabellata, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può invece essere ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità".

Per il Codacons si tratta di una ''sentenza molto importante e innovativa che apre la strada ai risarcimenti. Si tratta, infatti, di un verdetto che stabilisce un rapporto diretto tra uso del telefonino e insorgenze dei tumori. Se ci sono, quindi, consumatori che usano per molte ore al giorno il telefonino e ritengono che ci possa essere un collegamento con la malattia contratta, ora hanno la possibilità di intraprendere un'azione legale".

 Ma Silvio Garattini, direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, all'Adnkronos Salute spiega che "allo stato attuale non ci sono ragioni per dire che ci sia un rapporto diretto causa-effetto tra telefoni cellulari e tumori. Alcuni dati sono stati contraddittori, è vero, ma gli ultimi lavori scientifici vanno nella direzione contraria rispetto a quella di un rapporto diretto".

"Le risultanze dello studio di un'agenzia dell'Organizzazione mondiale della sanità", che parlavano di possibili rischi legati alle radiofrequenze dei telefoni cellulari e di altri apparati di comunicazioni wireless, "sono in seguito state smentite da altri lavori. Insomma, dal punto di vista strettamente scientifico, allo stato attuale non ci sono evidenze che l'uso del telefonino dia luogo al tumore". Dunque "nel dubbio, evidentemente la Corte ha preso una decisione a favore del malato".

Fonte: Adnkronos

Cassazione, stop a catene di Sant'Antonio e siti Web esca: sono fuorilegge


Al bando i siti Web senza propositi di commercio, ovvero i cosiddetti "siti esca". Per la Corte di Cassazione la famigerata Catena di Sant'Antonio, il veicolo più classico per attrarre soggetti facendo leva sulla sensibilità o sull'avidità degli stessi, allo scopo di incrementare la platea di riferimento per un dato servizio, è da ritenersi "fuorilegge".

La formula delle catene di Sant'Antonio è un fenomeno esploso sul web negli anni e sfrutta il "Phishing" per diffondere false promozioni e falsi servizi. Una decisione che rischia di far partire innumerevoli cause contro quelle aziende che usano i multilevel marketing per incrementare la loro rete di introiti.

L'individuo che collabora con un'azienda che distribuisce i suoi prodotti attraverso un sistema di Network Marketing è da considerarsi un imprenditore indipendente. Come tale, non è normalmente subordinato da obblighi di fatturato né da soglie massime di reddito.

La legislazione italiana non definisce esplicitamente il multilevel marketing (MLM), pone invece norme volte ad evitare strutture piramidali o catene di Sant'Antonio, già regolate dalla legge 173 del 2005. Nella fattispecie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza 37049/2012 impugnata dagli imputati.

In alcuni casi le catene di sant'Antonio, che chiedono di inoltrare il messaggio ad un particolare indirizzo sono utilizzate per alimentare il fenomeno illegale dello spam. Avviando una catena di questo tipo, lo spammer potrà estrarre (con l'utilizzo di appositi software) un gran numero di indirizzi e-mail validi, da rivendere a caro prezzo.

Questi dati verranno utilizzati per l'invio di messaggi indesiderati pubblicitari o truffaldini. Una variante più moderna della catena di Sant'Antonio è lo schema di Ponzi. Questi sistemi in Italia sono illegali, trattandosi di movimenti di denaro per i quali non esiste modalità di dichiarazione.

L'MLM è un metodo di distribuzione di prodotti e servizi che ha la finalità di permettere a chiunque di diventare un distributore e di creare una rete di distributori senza consistenti investimenti in denaro. Come tale, non è normalmente subordinato da obblighi di fatturato né da soglie massime di reddito.


Fonte: AGI
Via: Leggi Oggi


Carlo Ruta, Cassazione lo assolve: i blog non sono stampa clandestina


Oggi è un giorno importante per il web italiano. La sentenza di assoluzione con formula piena allo storico e saggista Carlo Ruta, emanata dalla III Corte di Cassazione, presieduta dal giudice Saverio Felice Mannino, sancisce in modo chiaro e inequivocabile che l’informazione in rete non può essere considerata “clandestina” né un reato (per il solo fatto di esserci, a prescindere da qualsiasi contenuto).

(Il giornalista era stato accusato di diffamazione a mezzo stampa e stampa clandestina per aver pubblicato il proprio pensiero su di un blog. La sua condanna risale al 2008 con pronuncia confermata nel 2011, ndr.) Il testo di questa sentenza, che nasce da un procedimento penale unico nel suo genere in tutto l’Occidente, è un patrimonio prezioso per il Paese, ed è importante che ispiri una legge in grado di tutelare con pienezza la libertà di informazione e di ricerca attraverso lo strumento del web.

Il Parlamento, in tutte le sue aree, sa a questo punto qual è il suo compito e in quale alveo dovrebbe scorrere la normativa che sarà emanata sulla comunicazione in rete. La massima corte di giustizia con il suo pronunciamento ha chiuso di fatto un’epoca di equivoci e ha posto fine alle mezze misure. L’informazione sul web da oggi è più libera. È quindi una vittoria di tutti, del Paese, della democrazia.

La dichiarazione di Carlo Ruta: "Questa sentenza di Cassazione è degna della tradizione del nostro Paese, che ha dietro di sé una cultura giuridica di prim’ordine. Mi preme di ringraziare per prima cosa tutti coloro che hanno sostenuto fino all’esito conclusivo questa campagna di libertà. A loro il web deve davvero tanto. Sono passati oltre sette anni, e questa sentenza, determinante per il destino della comunicazione in rete, ripaga i sacrifici fatti e l’impegno di tutti. D’ora in poi possiamo dirci davvero più liberi".

Dopo la lettura della sentenza, avvenuta in tarda serata, l’avvocato Giuseppe Arnone, che ha difeso Carlo Ruta e i diritti dell’informazione sul web con un’arringa complessa e argomentata, ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Oggi la Corte di Cassazione, accogliendo le mie argomentazioni, ha scritto una pagina storica in ordine ai valori della libertà di pensiero e d’informazione, anche in relazione ai nuovi strumenti di trasmissione del pensiero. Ancora una volta la massima Corte si è dimostrata ben più avanzata e liberale dei giudici di merito. Giustizia quindi è stata fatta nel modo più alto".

Fonte: La Stampa
Comunicato diffuso da Giovanna Corradini (www.leinchieste.com)

Cassazione, datore lavoro tutela immagine: legittimo controllo e-mail


La Suprema Corte ha respinto il ricorso di un ex dirigente della Bipop Carire, ora incorporata in Unicredit, contro il licenziamento in tronco inflittogli nel 2004 per insider trading. L'illecito fu scoperto dall'azienda attuando un controllo sulla mail aziendale del dipendente, un tipo di sorveglianza non consentita dallo Statuto dei lavoratori. Il provvedimento conferma le decisioni sia di primo grado che della Corte d'Appello. La Cassazione ha emesso una sentenza in controtendenza rispetto alla comune prassi regolata dallo Statuto dei lavoratori stabilendo che il datore di lavoro, quando in gioco c'è l'immagine della sua impresa e il proprio patrimonio aziendale, può controllare la posta elettronica dei dipendenti per accertare comportamenti scorretti, come nel caso dell'insider trading. Secondo la Corte d'Appello di Brescia, il comportamento del manager era stato di "indubbia gravità e particolarmente lesivo dell'elemento fiduciario, in quanto il suo comportamento nasceva da un abuso della sua elevata posizione professionale". Il dirigente ha presentato ricorso in Cassazione appellandosi alla presunta violazione dell'art.4 dello Statuto dei lavoratori, il quale ritiene illeciti i controlli effettuati sulle caselle di posta elettronica. La Suprema Corte, però, ha confermato la precedente sentenza e confermato in via definitiva il provvedimento motivando la decisione con "il datore di lavoro ha posto in essere un'attività di controllo sulle strutture informatiche aziendali che prescindeva dalla pura e semplice sorveglianza sull'esecuzione della prestazione lavorativa degli addetti ed era, invece, diretta ad accertare la perpetrazione di eventuali comportamenti illeciti (poi effettivamente riscontrati) dagli stessi posti in essere". Insider trading è un termine che la maggior parte degli investitori hanno sentito e di solito associato con comportamenti illeciti. Ma il termine comprende in realtà un comportamento sia legale che illegale.

Fonte: TG Com

Cassazione, si al sequestro preventivo di articoli dal blog se diffamatori


La quinta sezione penale della Cassazione ha confermato la misura cautelare applicata prima dal gip di Milano, poi dal tribunale del riesame del capoluogo lombardo, ad un articolo comparso su un blog firmato dal giornalista Gian Battista Barbacetto, limitatamente ad alcune espressioni ritenute lesive dell'onore del decoro dell'esponente del Pdl Licia Ronzulli. La suprema corte, rigettando il ricorso dell'indagato, sottolinea, con la sentenza numero 7155 che "nessun ostacolo puo' sussistere nel ritenere la diffusione di un articolo giornalistico a mezzo internet quale concreta manifestazione del proprio pensiero, che non puo', quindi, trovare limitazioni se non nella corrispondente tutela di diritti di pari dignita' costituzionale". Il sequestro preventivo, continuano gli alti giudici, "allorche' cada su di un qualsiasi supporto destinato a comunicare fatti di cronaca ovvero espressioni di critica o ancora denunce su aspetti della vita civile di pubblico interesse non incide solamente sul diritto di proprieta' del supporto o del mezzo di comunicazione, ma su di un diritto di liberta' che ha dignita' pari a quello della liberta' individuale. Occorre quindi - si legge ancora nella sentenza - che la sua imposizione sia giustificata da effettiva necesita' e da adeguate ragioni, il che si traduce in concreto in una valutazione della possibile riconducibilita' del fatto all'area del penalmente rilevante e delle esegenze impeditive tanto serie quanto e' vasta l'area della tolleranza costituzionalmente imposta per la liberta' di parola". Nell'ordinanza del riesame impugnata, conclude la suprema corte, si fa "riferimento al fumus commissi delicti, ritenuto sussistente dal gip" .

Elettrosmog, Cassazione: prescrizione per Radio Vaticana, si a risarcimenti


La IV Sezione penale della Cassazione ha confermato la prescrizione per la condanna a 10 giorni di reclusione nei confronti del cardinale Roberto Tucci in relazione all'elettrosmog prodotto dalle emissioni della Radio Vaticana ai danni degli abitanti di Cesano (comune alle porte di Roma), a favore dei quali la Suprema corte ha confermato il diritto al risarcimento dei danni patiti. 

Sarà la Corte d'Appello di Roma a determinare l'entità del risarcimento. E’ il risultato della sentenza della Cassazione che, respingendo il ricorso, presentato dalla difesa del Cardinale Roberto Tucci, direttore di Radio Vaticana dal 1985 al 2001, ha così confermato l’intervenuta prescrizione per il reato di ‘getto pericoloso di cose’.

 Essendo stato rigettato il ricorso in toto, restano in piedi le statuizioni civili. In pratica con questa decisione piazza Cavour mette la parola fine al caso di Radio Vaticana, iniziato alla fine degli anni Novanta, confermando il diritto al risarcimento per i cittadini di Cesano, la zona interessata dall’emissione nociva di onde elettromagnetiche, provenienti dai ripetitori di Santa Maria di Galeria a nord della capitale. 

Una vicenda, quella di Radio Vaticana, che in primo grado si era conclusa con la condanna del cardinale Tucci e dell'altro responsabile Pasquale Borgomeo, poi deceduto, a dieci giorni di reclusione per il reato di 'getto di cose pericolose'. 

"E' una grande vittoria: finalmente giustizia è fatta e gli abitanti di Cesano potranno ottenere i giusti risarcimenti". Così il presidente del Codacons, l'avvocato Carlo Rienzi, ha commentato la decisione della Cassazione che ha confermato la condanna di Radio Vaticana a risarcire i danni da elettrosmog provocati agli abitanti di Cesano.

Cassazione: accolto ricorso, torna il poker solo sui tavoli elettronici


Riparte il poker nelle sale (circoli e mini-casinò dedicati), ma solo sui tavoli telematici, quelli cioe' che consentono ai giocatori di sfidarsi dal vivo attraverso il collegamento a tavoli virtuali autorizzati da Aams. La Corte di Cassazione ha, infatti, accolto il ricorso promosso dal concessionario titolare della piattaforma ItalyPoker affermando la legittimità di giocare a poker in locali pubblici attraverso i tavoli telematici. Il ricorso era partito quando, a seguito della circolare Aams, volta a vietare i totem e i tavoli elettronici nei locali pubblici, la Guardia di Finanza aveva sequestrato in un esercizio commerciale uno di questi ed il Tribunale di Treviso, in sede di riesame, aveva rifiutato di effettuare l’annullamento del sequestro. Le motivazioni addotte dalla difesa si basano sulla contrarietà dell’accusa alle norme di settore ed, in particolare, sul fatto che le piattaforme da gioco sono già autorizzate dall’Amministrazione dei Monopoli e dunque non è necessaria nessun altra autorizzazione, in quanto sia il giocatore che l’erario sono tutelati da Sogei. La difesa, inoltre, ha sostenuto che l’offerta di gioco può essere limitata solo se l’operatore non è provvisto di concessione, o quando il gioco non è conforme alla norme. E nessuna di queste due ipetesi ha trovano riscontro nel gioco tramite totem. Positivo per l’accoglimento del ricorso è stata, non solo la relazione favorevole del giudice relatore, ma anche la richiesta di accoglimento da parte Procuratore Generale. Ora si attende la pubblicazione anche del regolamento dei ministeri Economia e Interno che sblocchera' definitivamente il poker live.

Cassazione: sesso a pagamento in video è prostituzione


È prostituzione anche esibire prestazioni sessuali in videoconferenza quando dall'altra parte dello schermo ci sono clienti che pagano per 'interagirè con il protagonista del video. Lo stabilisce la Cassazione che ha confermato la condanna, inflitta dalla Corte d'Appello di Firenze, nei confronti di un gestore di un nightclub, assieme alla sua segretaria ed il responsabile della security accusati di aver favorito e sfruttato la prostituzione attraverso questo tipo di esibizioni fatte nel locale da spogliarelliste. Invano i tre hanno fatto ricorso alla Suprema Corte sostenendo che questo tipo di esibizioni non certo potevano rientrare nel reato di sfruttamento della prostituzione.

Cassazione: Facebook vietato a chi è agli arresti domiciliari


Facebook vietato a chi è agli arresti domiciliari, il divieto di comunicare con persone diverse dai familiari conviventi si estende anche alla comunicazione tramite internet, e l'uso del popolare social network è dunque precluso a chi è detenuto nella propria abitazione. E' quanto ha sancito la Suprema Corte nella sentenza 37151 di oggi, accogliendo il ricorso della procura di Caltagirone contro l'atto con cui il Gip respingeva la richiesta del pm di sostituire gli arresti domiciliari con il carcere per due indagati. Secondo la pubblica accusa, i due avevano violato l'obbligo di comunicare solo con i familiari, in quanto avevano comunicato via internet con altre persone sul sito "Facebook". I giudici della seconda sezione penale hanno condiviso la tesi del pm, confermando che "la generica prescrizione di "non comunicare con persone diverse dai familiari conviventi" prevista dall'articolo 276, comma uno, del codice di procedura penale, va intesa nella accezione di divieto non solo di parlare con persone non della famiglia e non conviventi, ma anche di entrare in contatto con altri soggetti, dovendosi ritenere estesa, pur in assenza di prescrizioni dettagliate e specifiche, anche alle comunicazioni, sia vocali che scritte attraverso Internet.".

Fonte: http://notizie.virgilio.it/

Cassazione: “direttori testate web non sono responsabili”


Il direttore di un giornale on-line non risponde di «omesso controllo» in caso di pubblicazioni, sul sito da lui diretto, dai contenuti diffamatori. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che spiega come il reato previsto dall’art. 57 cp, che punisce i direttori per non aver vigilato sul contenuto delle pubblicazioni, non può essere applicato al web perché previsto solo per la carta stampata. L’articolo 57, spiegano infatti i supremi giudici nella sentenza 35511 «si riferisce specificamente all’informazione diffusa tramite la carta stampata». In giurisprudenza, spiega la quinta sezione penale, si è discusso sulla possibilità di estendere il concetto di stampa anche ad altri mezzi di comunicazione, ma si è anche escluso «che fosse assimilabile al concetto di stampato la videocassetta preregistrata, stante la diversità strutturale tra i due differenti mezzi di comunicazione (la stampa da un lato, la radiotelevisione dall’altro)». Il caso esaminato ha riguardato il direttore della testata `Merate online´, condannato dalla Corte d’appello di Milano per omesso controllo in relazione alla pubblicazione di una lettera ritenuta diffamatoria nei confronti dell’ex ministro della Giustizia Roberto Castelli e di un suo collaboratore. La sentenza è stata annullata dalla Corte di Cassazione proprio perché «il fatto non costituisce reato». Così come non sono «responsabili dei reati commessi in rete gli access provider, i service provider e gli hosting provider - hanno spiegato i supremi giudici - a meno che non fossero al corrente del contenuto criminoso del messaggio diramato (ma in tal caso rispondono di concorso) così qualsiasi tipo di coinvolgimento va escluso per i coordinatori dei blog e dei forum» e per questo anche per «la figura del direttore del giornale diffuso sul web».

Cassazione: la molestia su Facebook è stalking


Lo stalking non si limita ai rapporti faccia a faccia o alle telefonate, ma anche le minacce e le persecuzioni attraverso i social network possono costituire reato. Lo ha deciso la Cassazione, confermando la custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di un ragazzo di Potenza che aveva scritto messaggi minacciosi sulla bacheca Facebook dell'ex fidanzata, arrivando a postare un video di un rapporto sessuale avuto con lei. Il Tribunale di Lagonegro aveva arrestato il ragazzo a febbraio, dopo la denuncia della ragazza, per "Continui episodi di molestie, consistiti in telefonate, invii di sms, messaggi di posta elettronica e tramite Facebook, anche nell’ufficio dove lei lavorava". Poi, il Tribunale di Potenza ha tramutato il carcere in arresti domiciliari, ma lui, non rassegnato,ha anche minacciato il nuovo compagno della ex spedendogli fotografie di rapporti sessuali della sua precedente relazione e ha fatto ricorso in Cassazione. Invano, dato che i giudici hanno ritenuto tali comportamenti "minacciosi e molesti" e hanno indicato come "gravi indizi di colpevolezza" anche i messaggi su Facebook, che hanno creato nella vittima "uno stato d’animo di profondo disagio e paura in conseguenza delle vessazioni patite".

Fonte: http://www.ilgiornale.it/

Cassazione su sequestro siti pirata: soddisfatta Assoautori, contesta Aiip


Assoautori plaude alla sentenza della Corte di Cassazione che il 23 dicembre scorso ha deliberato contro la pirateria online. La sentenza ha stabilito che il giudice puo' imporre ai provider di oscurare i siti che violano le leggi sul diritto d'autore. 

«Anche la nostra magistratura, con una sentenza che fara' giurisprudenza, si allinea a quella di altri Paesi Europei nel perseguire i siti che favoriscono la pirateria online», dichiara Tullio Camiglieri, docente di Marketing Televisivo all’Università “La Sapienza” di Roma e responsabile Comunicazione di DGTVi

Il commento dei provider, come era prevedibile, non si è fatto attendere. Infatti, l'Associazione Italiana Internet Provider (Aiip) ha reagito con forza ai principi espressi dalla Cassazione, contestando nel merito la sentenza che conferma il sequestro del sito The Pirate Bay

L'Associazione Italiana Internet Provider denuncia gli effetti devastanti che potrebbe dispiegare sui fornitori di accesso e sugli utenti dell'Internet italiana la sentenza n. 49437/09 della Corte di Cassazione che ha condannato il sito svedese The Pirate Bay. Secondo Aiip, disporre l'inibizione dell'accesso ad un sito (servizio o contenuto) è tanto sbagliato sotto il profilo giuridico, quanto inutile sotto quello tecnico. 

L'unico modo di sequestrare un sito in hosting all'estero è la rogatoria internazionale. Ciò non risolve il problema della pirateria e costringe i provider a mettere in atto misure di filtraggio che, per le caratteristiche stesse della rete, possono essere facilmente aggirate dagli utenti, esponendo i fornitori al rischio di essere considerati responsabili in prima persona degli accessi compiuti dall'utente a siti, contenuti o servizi di cui si è disposto il "sequestro". 

Provoca inoltre una diminuzione della velocità della banda, dovuta alla necessità di filtrare i contenuti, abbassa la competitività degli operatori italiani nei confronti dei concorrenti stranieri e per finire provoca un aumento dei costi di erogazione dei servizi internet, esponendo a rischio la privacy dei cittadini.

Fonte: AIIP