Con il decreto "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale", noto come decreto Pisanu, del 27 luglio 2005, (modificato con la legge 31 luglio 2005, n. 155) alcune delle norme citate precedentemente sono state variate. Le norme si applicano ai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. In particolare:
- L'articolo 6, comma 1, impone la non cancellazione di tutti i dati relativi al traffico telematico, escluso il contenuto delle comunicazione e limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi e dei servizi.
- L'articolo 6, comma 3, modifica alcuni articoli del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e stabilisce che i dati relativi alle telecomunicazioni telematiche devono essere conservati per sei mesi e poi per ulteriori sei mesi.
- L'articolo 7 invalida la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (num. 102/03/CONS), indicando che è necessario richiedere un'autorizzazione al questore per chi mette a disposizione terminali telematici. Inoltre richiede la "preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili".
- L'articolo 1 richiede: l'acquisizione dei dati riportati su un documento di identità, "nonché il tipo, il numero e la riproduzione del documento presentato dall'utente"; la raccolta e l'archiviazione di tali dati "con modalita' informatiche" (l'archiviazione cartacea è possibile solo in presenza di non più di tre terminali); la conservazione dei dati stessi fino al 31 dicembre 2007;
- L'articolo 2 impone la memorizzazione dei "dati relativi alla data ed ora della comunicazione e alla tipologia del servizio utilizzato, abbinabili univocamente al terminale utilizzato dall'utente, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni".
- L'articolo 3 impone la validità massima di 12 mesi, dall'ultima operazione di identificazione, per gli abbonamenti, forniti anche mediante credenziali di accesso prepagate o gratuite, nel caso che il fornitore renda disponibili apparecchi terminali collocati in aree non vigilate;
- L'articolo 4 impone gli stessi obblighi dell'articolo 1 (identificazione degli utenti) ai "soggetti che offrono accesso alle reti telematiche utilizzando tecnologia senza fili in aree messe a disposizione del pubblico".
Fonte: http://equars.com/
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